Art. 34.
(Audizioni e testimonianze).

      1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al COPACO si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del COPACO può essere opposto il segreto di ufficio.
      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      4. Gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, nonché gli agenti del SIS e della DISMI, non sono tenuti a rivelare al COPACO i nomi di chi ha loro fornito informazioni.